La marcatura CE è una patente indispensabile per i prodotti nell’intera Area Economica Europea (EEA). Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

La marcatura CE definisce un campo d’azione comune fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei.

L’apposizione del marchio CE presuppone l’idoneità all’uso previsto dei prodotti da costruzione, ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili.

Si presumono idonei all’uso i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i sei requisiti essenziali della direttiva europea ad essi applicabile (Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE, nota anche come CPD). Pertanto un prodotto è considerato idoneo all’impiego previsto se soddisfa le caratteristiche essenziali descritte nella specifica norma di prodotto.

La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, cancelli e porte industriali e da garage, evacuatori di fumo e calore devono uniformarsi per poter vendere i propri prodotti nell’Unione Europea. Alcuni componenti, come per esempio i vetri, sono soggetti a marcatura CE ma ciò rappresenta un’eccezione.

La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti.

La dichiarazione della conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:

  • prove iniziali di titpo (ITT) che, a seconda dei requisiti, richiedono l’esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento.
  • Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) sotto la responsibilità de Costruttore [cfr. § 2.2]

Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie. ma non quelle volontarie purchè non in contrasto e/o in sovrapposizione con il marchio CE. Nessun requisito aggiuntivo può essere imposto a livello di norme tecniche e/o disposizioni legislative cogenti nazionali e/o regionali in materia di edilizia. Eventuali normative nazionali, in contrasto con le norme europee o basate su norme nazionali, devono essere obbligatoriamente modificate.